Sez. 1 - , Ordinanza n. 6889 del 08/03/2023 (Rv. 667137 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Convivenza "more uxorio" fra ex coniugi divorziati - Revisione dell'assegno divorzile - Motivo sopravvenuto incidente sull'assetto regolato dal precedente giudicato "rebus sic stantibus" - Sussistenza.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE
In tema di revisione dell'assegno divorzile, ai sensi dell'art. 9 della l. n. 898 del 1970, la ripresa della convivenza "more uxorio" tra ex coniugi divorziati è idonea ad incidere sull'assetto dei rapporti economico-patrimoniali tra le parti, definito a suo tempo con la sentenza di divorzio, in quanto costituisce un fatto sopravvenuto rispetto all'equilibrio anteriore, consegnato, per la sua regolazione, a un giudicato "rebus sic stantibus" non più attuale ed idoneo a regolare il modificato assetto di interessi post-coniugali.
Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)