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Sez. 1 - , Ordinanza n. 354 del 10/01/2023 (Rv. 666648 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Assegno divorzile - Revisione - Giustificati motivi - Mutamento delle condizioni economiche delle parti - Valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali - Modalità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666648-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE

La revisione dell'assegno divorzile richiede la presenza di "giustificati motivi" e impone la verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali. Ove, pertanto, le ragioni invocate per la revisione siano tali da giustificare la revoca o la riduzione dell'assegno divorzile, è indispensabile accertare con rigore l'effettività dei mutamenti e verificare l'esistenza del nesso di causalità tra gli stessi e la nuova situazione economica instauratasi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che non aveva dato rilievo all'acquisto per successione di un immobile di pregio da parte del beneficiario dell'assegno, gravemente malato, ritenendo irragionevole pretendere che quest'ultimo si impegnasse nei costosi lavori edili necessari per mettere a reddito l'immobile, trascurando di considerare l'incremento patrimoniale comunque derivante dall'acquisizione di un bene di elevato valore commerciale).

Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)