diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 9620 del 25/09/1998 (Rv. 519182 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE DEL PROCURATORE | Esercente "extra districtum" - Nullità insanabile - Art. 6 legge n. 27 del 1997 - Effetto abrogativo dell'art. 5 R.D.L. n. 1578 del 1933 - Sussistenza - Retroattività - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519182-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE DEL PROCURATORE

La sottoscrizione della citazione di primo grado e di appello, da parte di un procuratore non abilitato all'esercizio professionale davanti al giudice adito, perché iscritto in un albo di altro distretto giudiziario, comporta la nullità assoluta ed insanabile dell'atto stesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 82, comma terzo, cod.proc.civ. (nella parte in cui prevede che, salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti al pretore, al tribunale ed alla Corte d'Appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore) e 5 R.D.L. n. 1578 del 1933. Norma, quest'ultima, abrogata, ma senza effetto retroattivo, dall'art. 6 della legge 24 febbraio 1997, n. 27.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 5 CORTE COST., Legge 24/02/1997 num. 27 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)