Sez. 1, Sentenza n. 3981 del 07/05/1997 (Rv. 504126 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE DEL PROCURATORE | Sottoscrizione da parte di procuratore esercente "extra discrictum" - Nullità - Condizioni - Indicazione di procuratore abilitato al patrocinio dinnanzi al giudice adito quale domiciliatario - Nullità - Sussistenza.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE DEL PROCURATORE
La sottoscrizione della citazione di primo grado o d'appello da parte di un procuratore iscritto all'albo di un distretto diverso da quello del giudice adito comporta la nullità assoluta e insanabile dell'atto ai sensi dell'art. 82 comma terzo cod. proc. civ. (a meno che la procura apposta in calce o a margine dell'atto stesso non sia stata rilasciata anche a procuratore territorialmente competente, ovvero quest'ultimo abbia firmato per autentica la procura e si sia poi costituito in giudizio). Tale nullità sussiste anche quando sia stato indicato come domiciliatario un procuratore territorialmente competente, atteso che l'indicazione del domiciliatario non comporta il conferimento nemmeno implicito della rappresentanza processuale, e atteso altresì che, in tal caso, l'eventuale attività processuale compiuta deve considerarsi svolta senza il necessario potere di rappresentanza, anche sotto il profilo dell'imputazione sostanziale della provenienza dell'atto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)