Sez. L, Sentenza n. 3919 del 04/07/1984 (Rv. 435871 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI - SOSPENSIONE PER MALATTIA CONTRATTA DOPO L'INIZIO - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI - SOSPENSIONE PER MALATTIA CONTRATTA DOPO L'INIZIO - ESCLUSIONE.*
In Mancanza di un'espressa disposizione normativa in tal senso, il diritto del lavoratore ad un periodo annuale di ferie retribuite, previsto dall'art. 2109 cod. civ. e dichiarato irrinunciabile dall'art. 36 comma terzo cost. Non è influenzato dalla malattia sopravvenuta al lavoratore durante il godimento delle ferie stesse. Pertanto la durata del congedo annuale retribuito (in cui, a norma dell'art. 2 n. 3 della convenzione dell'organizzazione internazionale del lavoro n. 52 del 24 giugno 1936, resa esecutiva in Italia con legge 2 agosto 1952 n. 1305, non sono computabili le interruzioni del lavoro dovute a malattia insorta prima delle ferie) non è sospesa dalla malattia contratta dal lavoratore dopo l'inizio delle ferie. (Conf 1892/82, mass n 419736).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 02/08/1952 num. 1305 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)