Sez. U, Sentenza n. 1892 del 26/03/1982 (Rv. 419736 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI - MALATTIA SOPRAVVENUTA DURANTE IL GODIMENTO DELLE FERIE - IRRILEVANZA - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI - MALATTIA SOPRAVVENUTA DURANTE IL GODIMENTO DELLE FERIE - IRRILEVANZA - LIMITI.*
In Mancanza di un'espressa disposizione legislativa in tal senso, il diritto del lavoratore ad un periodo annuale retribuito di ferie, previsto dall'art. 2109 cod. civ. e dichiarato irrinunciabile dall'art. 36, terzo comma, della Costituzione, non è influenzato dalla malattia sopravvenuta al lavoratore durante il godimento delle ferie annuali; pertanto, la durata del congedo annuale retribuito (in cui - a norma dell'art. 2, n. 3, della convenzione dell'organizzazione internazionale del lavoro n. 52 del 24 giugno 1936, rese esecutive in Italia con legge 2 agosto 1952 n. 1305 - non sono computabili le interruzioni del lavoro dovute a malattie insorte prima delle ferie) non è sospesa dalla malattia contratta dal lavoratore dopo l'inizio delle ferie, salva, ovviamente, l'operatività di Disposizioni della contrattazione collettiva le quali, derogando (in favore dei lavoratori) al principio suesposto, prevedano, in presenza di specifiche situazioni, da denunciarsi secondo determinate modalità, la sospensione delle ferie per effetto di malattia successiva all'inizio delle stesse.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 02/08/1952 num. 1305 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)