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Sez. U, Sentenza n. 20773 del 07/10/2010 (Rv. 614579 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE | Norme applicabili - Norme della legge professionale e, in mancanza, del codice di procedura civile - Norme del codice di procedura penale - Applicazione residuale - Conseguenze in tema di partecipazione del pubblico ministero.
Stato
decisa il 2010-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614579-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE

Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati trovano applicazione, quanto alla procedura, le norme particolari che, per ogni singolo istituto, sono dettate dalla legge professionale e, in mancanza, quelle del codice di procedura civile, mentre le norme del codice di procedura penale si applicano soltanto nelle ipotesi in cui la legge professionale vi faccia espresso rinvio, ovvero allorché sorga la necessità di applicare istituti che hanno il loro regolamento esclusivamente nel codice di procedura penale; ne consegue che, non ravvisandosi nella normativa speciale alcuna indicazione di segno diverso, la partecipazione del P.M. al procedimento disciplinare è retta dai principi che regolano l'intervento di tale organo nel giudizio civile, in base ai quali la regolarità del procedimento è assicurata dal fatto che il P.M. sia stato messo in condizione di partecipare al processo, anche se in concreto abbia scelto di rimanere assente.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 27/11/1933 num. 1578 art. 56, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 48, Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 71

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)