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Sez. U - , Sentenza n. 24896 del 06/11/2020 (Rv. 659709 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE | Norme applicabili - Norme della legge professionale e, in mancanza, del codice di procedura civile - Conseguenze in tema di riunione dei procedimenti.
Stato
decisa il 2020-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659709-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE

Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati trovano applicazione, quanto alla procedura, le norme particolari che, per ogni singolo istituto, sono dettate dalla legge professionale e, in mancanza, quelle del codice di procedura civile, con la conseguenza che, secondo il principio costantemente ribadito per quel rito, è insindacabile in sede di legittimità la decisione sulla riunione dei procedimenti, essendo tale scelta rimessa alla valutazione discrezionale del giudice.

Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)