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Sez. 1, Ordinanza n. 29243 del 12/11/2024 (Rv. 673026-01)

CREDITO - CREDITO FONDIARIO | Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Immobili realizzati previa stipulazione di mutuo fondiario - Verifiche di cui all'art. 1, comma 378, della l. n. 178 del 2020 - Sospensione del procedimento - Obbligatorietà - Ragioni. FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673026-01

CREDITO - CREDITO FONDIARIO

In tema di liquidazione dell'attivo fallimentare, l'art 1, comma 379, della l. n. 178 del 2020 impone al giudice delegato di sospendere la procedura concorsuale sugli immobili del fallito, realizzati previa stipulazione di un mutuo fondiario, al fine di procedere alle verifiche previste dal precedente comma 378, indipendentemente dal soggetto che ha presentato istanza di fallimento e non solo quando si tratti della banca mutuante, poiché altrimenti si verificherebbe un'ingiustificata differenziazione tra procedura esecutiva individuale e collettiva, non evincibile in alcun modo dalla lettera della norma.

Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 107, Legge 05/08/1978 num. 457 art. 44, Legge 30/12/2020 num. 178 art. 1 com. 378 CORTE COST., Legge 30/12/2020 num. 178 art. 1 com. 379 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)