Sez. 1, Sentenza n. 6377 del 30/03/2015 (Rv. 634946 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE | Azione esecutiva del creditore fondiario - Prosecuzione in costanza di fallimento del debitore - Ammissibilità - Insinuazione al passivo fallimentare - Onere della banca mutuante - Sussistenza.
ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE
L'art. 41, comma 2, del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, nel prevedere che il creditore fondiario può iniziare o proseguire l'azione esecutiva sui beni ipotecati anche successivamente alla dichiarazione di fallimento del debitore, deroga al divieto di azioni esecutive individuali previsto dall'art. 51 legge fall., ma non anche alla norma imperativa di cui all'art. 52 legge fall., secondo la quale ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o esentato dal divieto di azioni esecutive, deve essere accertato nelle forme previste dalla legge fallimentare. L'insinuazione al passivo costituisce, pertanto, un onere per la banca mutuante (sancito espressamente, a seguito della riforma della legge fallimentare, anche per i creditori esentati dal divieto di cui all'art. 51 legge fall.) al fine dell'esercizio del diritto di trattenere definitivamente, nei limiti del "quantum" spettante a ciascun creditore concorrente all'esito del piano di riparto in sede fallimentare, le somme provvisoriamente percepite a titolo di anticipazione in sede esecutiva.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 51, Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 110, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 41 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)