diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5004 del 25/08/1981 (Rv. 415785 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - PER INFORTUNI SUL LAVORO - LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA DELLA INDENNITÀ - SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 111, COMMA SECONDO, DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1981-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415785-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - PER INFORTUNI SUL LAVORO - LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA DELLA INDENNITÀ - SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 111, COMMA SECONDO, DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

È manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 111, secondo comma, d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nella parte in cui prevede la sospensione e non l'interruzione della prescrizione durante la fase della liquidazione amministrativa della indennità in relazione agli artt. 3, 24, 38 della Costituzione, in quanto tale fase, costituendo una condizione legale necessaria per lo accertamento dell'Obbligo dell'ente assicuratore e svolgendosi senza che gravi sull'assicurato l'Onere di particolari iniziative, postula soltanto l'ulteriore tutela di quest'ultimo, consistente nello impedire il decorso del termine prescrizionale durante il suo espletamento, al che giova, conformemente alla sua natura ed alla sua funzione, l'istituto della sospensione, senza alcuna disparità ingiustificata di trattamento giuridico per l'assicurato.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 38, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 111 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)