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Sez. L, Sentenza n. 6447 del 27/11/1982 (Rv. 424080 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - TERMINE TRIENNALE - SOSPENSIONE - INTERRUZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424080-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - TERMINE TRIENNALE - SOSPENSIONE - INTERRUZIONE - CONDIZIONI.*

Ai sensi dell'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (la cui legittimità, in rapporto agli artt. 3, 24 e 38 della Costituzione, è stata riconosciuta dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 31 e 33 del 18 gennaio 1977 e n. 34 del 13 febbraio 1974), l'Azione diretta a conseguire le prestazioni dell'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dev'essere esercitata entro il termine prescrizionale di tre anni, che rimane sospeso nel corso della procedura amministrativa e può essere interrotto, oltre che dall'eventuale riconoscimento del diritto dell'assicurato da parte dell'i.N.A.I.L., solo dalla proposizione dell'Azione giudiziaria. (V 1154/82, mass nn 419038 e 419037; (V 5004/81, mass nn 415785 e 415784; (V 5535/80, mass nn 409399 e 409398; (V 4357/79, mass nn 400868 e 400867).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 38, Cod. Civ. art. 2943, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 111 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)