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Sez. 4, Sentenza n. 5952 del 14/10/1988 Ud. (dep. 19/04/1989) Rv. 181094 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE - NEI REATI CONNESSI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - MALORE - MERA ASSERZIONE DEL CONDUCENTE SENZA ALLEGAZIONE DI ELEMENTI SPECIFICI - OBBLIGO DEL GIUDICE DI COMPIERE INDAGINI SULLE CONDIZIONI DI SALUTE DEL CONDUCENTE AL MOMENTO DEL FATTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-10-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/181094-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE - NEI REATI CONNESSI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - MALORE - MERA ASSERZIONE DEL CONDUCENTE SENZA ALLEGAZIONE DI ELEMENTI SPECIFICI - OBBLIGO DEL GIUDICE DI COMPIERE INDAGINI SULLE CONDIZIONI DI SALUTE DEL CONDUCENTE AL MOMENTO DEL FATTO - ESCLUSIONE.*

In tema di reati colposi connessi alla circolazione stradale non è sufficiente che il conducente assuma di aver perduto il controllo del veicolo per un improvviso malore perché il giudice sia tenuto a compiere indagini per l'accertamento delle sue condizioni di salute al momento del fatto, dovendosi piuttosto presumere in Mancanza di allegazione di elementi specifici su cui impostare una qualsiasi indagine medico-legale, che la condotta del soggetto normalmente capace sia riferibile a distrazione, a colpo di sonno o, comunque ad un'attività cosciente e volontaria e quindi liberamente determinata. (V mass n 172706).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 590 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)