diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 3746 del 28/10/1985 Ud. (dep. 14/05/1986) Rv. 172706 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE - IN TEMA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - MALORE DEL CONDUCENTE - ONERE DI ALLEGAZIONE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1985-10-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172706-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE - IN TEMA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - MALORE DEL CONDUCENTE - ONERE DI ALLEGAZIONE - NECESSITÀ.*

In tema di reati colposi connessi alla circolazione stradale, non è sufficiente che il conducente assuma di aver perduto il controllo del veicolo per un improvviso malore perché il giudice sia tenuto a compiere indagini per l'accertamento delle sue condizioni di salute al momento del fatto, dovendo presumersi, in Mancanza di allegazione di elementi specifici, che la condotta del soggetto, normalmente capace, sia riferibile ad una attività cosciente e volontaria e, quindi, liberamente determinante. Ne consegue che, in tali ipotesi, sussiste l'Onere di allegazione da parte dell'imputato, in virtù del quale, realizzando un dovere civico di collaborazione alla ricerca delle virtù, egli, coerentemente al proprio interesse, è tenuto a fornire agli inquirenti le indicazioni necessarie all'accertamento della causa di non punibilità allorché esse non emergano dagli Atti. (V mass n 148164; (V mass n 149348; (V mass n 167995).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)