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Sez. 2, Sentenza n. 5918 del 14/11/1979 (Rv. 402595 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE - TERMINE ACCELERATORIO EX ART 326 COD PROC CIV - DECORRENZA DALLA NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA - IPOTESI EX ART 395, NN 1, 2, 3 E 6, COD PROC CIV - INCLUSIONE - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1979-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402595-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE - TERMINE ACCELERATORIO EX ART 326 COD PROC CIV - DECORRENZA DALLA NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA - IPOTESI EX ART 395, NN 1, 2, 3 E 6, COD PROC CIV - INCLUSIONE - CONDIZIONE.*

Il termine acceleratorio per la proposizione della revocazione, di cui all'art 326 cod proc civ, decorre dalla notificazione della sentenza anche nei casi previsti dai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art 395 cod proc civ qualora gli eventi previsti nella norma da ultimo indicata si siano verificati anteriormente alla notificazione della sentenza impugnata. (Conf 3295/60).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)