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Sez. U, Sentenza n. 1559 del 08/03/1986 (Rv. 444933 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - DECISIONI IN MATERIA DISCIPLINARE ED IN MATERIA DI ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DAGLI ALBI - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICA AL CONSIGLIO DELL'ORDINE ED AL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE - NECESSITÀ - OMISSIONE - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO.*
Stato
decisa il 1986-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444933-01

AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - DECISIONI IN MATERIA DISCIPLINARE ED IN MATERIA DI ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DAGLI ALBI - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICA AL CONSIGLIO DELL'ORDINE ED AL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE - NECESSITÀ - OMISSIONE - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO.*

Il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione avverso le decisioni del consiglio nazionale forense, tanto in materia disciplinare, quanto d'iscrizione e cancellazione negli albi, è inammissibile ove non venga notificato, entro l'unico termine all'uopo assegnato, ed esclusa, quindi, ogni possibilità di successiva integrazione del contraddittorio, al consiglio dell'ordine che ha adottato il provvedimento innanzi al consiglio nazionale forense, nonché al procuratore generale presso la Corte di Cassazione, in qualità di contraddittori necessari. (Conf 6014/80, mass n 409785).*

Riferimenti normativi: Legge 22/01/1934 num. 36 art. 56, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 66

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)