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Sez. U, Sentenza n. 6014 del 10/11/1980 (Rv. 409785 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - DECISIONI IN MATERIA DISCIPLINARE ED IN MATERIA DI ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DEGLI ALBI - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE AL CONSIGLIO DELL'ORDINE ED AL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE - NECESSITA - OMISSIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409785-01

AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - DECISIONI IN MATERIA DISCIPLINARE ED IN MATERIA DI ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DEGLI ALBI - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE AL CONSIGLIO DELL'ORDINE ED AL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE - NECESSITA - OMISSIONE - INAMMISSIBILITA.*

Il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, avverso le decisioni del consiglio nazionale forense, tanto in materia disciplinare, quanto in materia di iscrizione e cancellazione negli albi, e inammissibile ove non venga notificato, entro l'unico termine all'uopo assegnato, ed esclusa quindi ogni possibilita di successiva integrazione del contraddittorio, al consiglio dello ordine, che ha adottato il provvedimento impugnato innanzi al consiglio nazionale forense, nonche al procuratore generale presso la Corte di Cassazione, in qualita di contraddittori necessari. (Conf 5431/79, mass n 402014; (Conf 4190/78, mass n 393813).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 35, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 36, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 54, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 66, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 68

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)