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Sez. L, Sentenza n. 5779 del 14/06/1990 (Rv. 467730 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - EFFETTI - DIVIETO DI COMPIERE ATTI DEL PROCEDIMENTO - LIMITI - PROVVEDIMENTO D'URGENZA - DI REINTEGRAZIONE SUL POSTO DI LAVORO DURANTE IL PROCEDIMENTO DI IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO SOSPESO PER LA PENDENZA DI UN PROCEDIMENTO PENALE PREGIUDIZIALE - AMMISSIBILITÀ - FISSAZIONE DEL TERMINE PER LA RIASSUNZIONE DEL GIUDIZIO A PARTIRE DALLA DATA DI DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE - LICEITÀ - QUALIFICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO CON SENTENZA AI FINI DELL'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467730-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - EFFETTI - DIVIETO DI COMPIERE ATTI DEL PROCEDIMENTO - LIMITI - PROVVEDIMENTO D'URGENZA - DI REINTEGRAZIONE SUL POSTO DI LAVORO DURANTE IL PROCEDIMENTO DI IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO SOSPESO PER LA PENDENZA DI UN PROCEDIMENTO PENALE PREGIUDIZIALE - AMMISSIBILITÀ - FISSAZIONE DEL TERMINE PER LA RIASSUNZIONE DEL GIUDIZIO A PARTIRE DALLA DATA DI DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE - LICEITÀ - QUALIFICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO CON SENTENZA AI FINI DELL'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE.*

Ove il giudizio, instaurato dal lavoratore avverso il provvedimento di licenziamento, sia sospeso per la pendenza di un procedimento penale, il divieto sancito dall'art. 298 cod. proc. civ. di compiere, durante la sospensione, Atti del procedimento non impedisce l'emanazione di provvedimenti d'urgenza, di reintegra nel posto di lavoro, essendo questi diretti ad assicurare provvisoriamente gli effetti della successiva decisione nel merito, dalla quale restano assorbiti; in tal ipotesi legittimamente il giudice che ha emesso il provvedimento d'urgenza può fissare il termine per la riassunzione del giudizio a partire dalla data di definizione del procedimento penale, disponendo in tal modo (implicitamente) la riunione del procedimento cautelare a quello ordinario. Nè per tale circostanza il provvedimento - che ha natura di ordinanza - può qualificarsi sentenza (autonomamente impugnabile) che ricorre solo quando il provvedimento del giudice risolve, con efficacia di giudicato, questioni attinenti ai presupposti, alle condizioni processuali o al merito della controversia. (V 2842/87, mass n 451958; (V 1689/64, mass n 302428).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 298 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Pen. Abrog. art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)