diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1689 del 26/06/1964 (Rv. 302428 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - ATTI DEL PROCEDIMENTO - COMPIMENTO - DIVIETO - PROVVEDIMENTI CONSERVATIVI ED URGENTI - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1964-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/302428-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - ATTI DEL PROCEDIMENTO - COMPIMENTO - DIVIETO - PROVVEDIMENTI CONSERVATIVI ED URGENTI - AMMISSIBILITA.*

La disposizione dell'art. 298, primo comma, cod.proc.civ., la quale vieta di compiere Atti del procedimento durante la sospensione, non si estende ai provvedimenti di natura conservativa ed urgente, che, attenendo al merito della controversia e tendendo alla conservazione dello stato di fatto in attesa della riassunzione, ben possono essere emersi dal giudice istruttore, il quale, anche durante lo stadio di sospensione, e rimane l'unico competente all'emissione dei provvedimenti cautelativi ed urgenti.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 298 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)