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Sez. 4, Sentenza n. 50557 del 07/02/2013 Ud. (dep. 13/12/2013) Rv. 257899 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE | Travisamento della prova per omissione - Configurabilità - Presupposti - Acquisizione delle prove - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-02-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257899-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE

Il vizio di travisamento della prova per omissione, deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen., è configurabile quando manchi la motivazione in ordine alla valutazione di un elemento probatorio acquisito nel processo e non quando difetti del tutto l'acquisizione di tale elemento da parte degli organi inquirenti. (Fattispecie in tema di mancata acquisizione di tabulati telefonici da parte della P.G. operante).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)