diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 318 del 21/12/2006 Cc. (dep. 10/01/2007) Rv. 235690 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE | L. n. 46 del 2006 - Novella dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. - Vizio del travisamento della prova - Deducibiltà nel caso di cosiddetta doppia conforme - Condizioni.
Stato
decisa il 2006-12-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235690-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE

Nell'ambito dei motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, introdotto con la novella dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006 e consistente nell'utilizzazione, ai fini della decisione, di un'informazione ritenuta decisiva e che invero non esiste agli atti del processo, o nell'omissione della valutazione di una prova parimenti decisiva, può essere fatto valere nel caso in cui l'impugnata decisione abbia riformato la sentenza di primo grado, perché in caso di cosiddetta doppia conforme il limite del "devolutum" non può essere valicato, salva l'ipotesi in cui il giudice dell'impugnazione, per superare le critiche mosse al provvedimento di primo grado, abbia individuato atti a contenuto probatorio mai prima presi in esame.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 lett. E, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 3, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)