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Sez. 3, Sentenza n. 3730 del 19/08/1989 (Rv. 463646 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - SUBLOCAZIONE E CESSIONE DELLA LOCAZIONE - COMUNICAZIONE (CONTENUTO E FORMA) - TRASFERIMENTO DELLA AZIENDA - COMUNICAZIONE EX ART. 36 LEGGE N. 392/78 - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1989-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463646-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - SUBLOCAZIONE E CESSIONE DELLA LOCAZIONE - COMUNICAZIONE (CONTENUTO E FORMA) - TRASFERIMENTO DELLA AZIENDA - COMUNICAZIONE EX ART. 36 LEGGE N. 392/78 - CONTENUTO.*

Nel caso di trasferimento dell'azienda, la comunicazione della cessione del contratto di locazione, preveduta dall'art. 36 della legge 27 luglio 1978 n. 392, deve contenere l'indicazione degli elementi che valgono ad identificare la persona del cessionario, in modo da porre in grado il locatore di manifestare la sua opposizione, qualora ricorrano gravi motivi, mentre non รจ necessario contenga i dati significativi dell'atto di trasferimento dell'azienda.*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 36 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)