Sez. 3, Sentenza n. 6402 del 25/06/1990 (Rv. 467975 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - SUBLOCAZIONE E CESSIONE DELLA LOCAZIONE - COMUNICAZIONE (CONTENUTO E FORMA) - INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI PER LA INDIVIDUAZIONE DEI CONTRATTI POSTI IN ESSERE E DELLE NOTIZIE SULLA PERSONA DEL TERZO SUBENTRANTE - NECESSITÀ.*
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - SUBLOCAZIONE E CESSIONE DELLA LOCAZIONE - COMUNICAZIONE (CONTENUTO E FORMA) - INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI PER LA INDIVIDUAZIONE DEI CONTRATTI POSTI IN ESSERE E DELLE NOTIZIE SULLA PERSONA DEL TERZO SUBENTRANTE - NECESSITÀ.*
In tema di sublocazione e cessione del contratto di locazione, disciplinato dall'art. 36 della legge n. 392 del 1978, ai fini della sua validità, è sufficiente che la comunicazione, che il conduttore deve fare al locatore nel caso in cui effettui la sublocazione o la cessione del contratto di locazione insieme alla cessione o all'affitto dell'azienda, contenga gli elementi essenziali per l'individuazione dei contratti posti in essere, insieme alle altre notizie sulla persona del terzo subentrante, tali da mettere il locatore in grado di poter esercitare il suo diritto di opposizione per gravi motivi. (V 3730/89, mass n 463646).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)