Sez. 3, Sentenza n. 121 del 20/01/1966 Ud. (dep. 17/05/1966) Rv. 101435 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - DAZIONE DI DANARO DAL PRIVATO AL PU PER IL CONSEGUIMENTO DI UN VANTAGGIO INGIUSTO - NON COSTITUISCE CONCUSSIONE.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - DAZIONE DI DANARO DAL PRIVATO AL PU PER IL CONSEGUIMENTO DI UN VANTAGGIO INGIUSTO - NON COSTITUISCE CONCUSSIONE.*
Non ricorre l'ipotesi criminosa contemplata nell'art 317 cod pen allorche il danaro e versato dal privato, sia pure per la iniziativa del pubblico ufficiale, al fine di permettergli, mediante la violazione dei doveri di ufficio propri del pubblico ufficiale, il conseguimento di un vantaggio ingiusto in danno della pubblica amministrazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 317
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)