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Sez. 6, Sentenza n. 866 del 15/04/1969 Ud. (dep. 11/10/1969) Rv. 112903 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO(MATERIALE) - COMPENSO NON DOVUTO AL PUBBLICO FUNZIONARIO - FINALITA DI UN VANTAGGIO ILLECITO IN DANNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTO DI CONCUSSIONE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1969-04-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/112903-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO(MATERIALE) - COMPENSO NON DOVUTO AL PUBBLICO FUNZIONARIO - FINALITA DI UN VANTAGGIO ILLECITO IN DANNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTO DI CONCUSSIONE - INSUSSISTENZA.*

Il delitto di concussione non si puo configurare allorquando il funzionario domandi ed ottenga un indebito compenso come prezzo per violare i suoi doveri e far conseguire al privato un vantaggio ingiusto in danno della pubblica amministrazione, giacche, in tal caso, il privato non e indotto alla dazione dal metus publicae potestatis, ma dalla finalita di conseguire un vantaggio che, senza la complicita del pubblico ufficiale, gli sarebbe certamente precluso. (Conf 101435, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 317

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)