Sez. 3, Sentenza n. 5200 del 29/11/1977 (Rv. 388834 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - SURROGAZIONE - PER VOLONTA DEL CREDITORE - VOLONTA DI SURROGARE IL TERZO NEI PROPRI DIRITTI - MANIFESTAZIONE - FORMA - CONTESTUALITA COL PAGAMENTO - NECESSITA.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - SURROGAZIONE - PER VOLONTA DEL CREDITORE - VOLONTA DI SURROGARE IL TERZO NEI PROPRI DIRITTI - MANIFESTAZIONE - FORMA - CONTESTUALITA COL PAGAMENTO - NECESSITA.*
La manifestazione della volonta di surrogare il terzo nei propri diritti deve assumere una propria esteriore entita che, costituendo in favore del terzo che ha pagato la fonte della sua successione nel credito, sia suscettibile di essere portata a conoscenza del debitore; e inoltre necessario che codesta entita sia stata posta in essere contemporaneamente al pagamento, non essendo concepibile una surrogazione successiva all'Estinzione dell'obbligazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1201
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)