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Sez. 3, Sentenza n. 1543 del 21/02/1985 (Rv. 439535 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - SURROGAZIONE - PER VOLONTÀ DEL CREDITORE - MANIFESTAZIONE DI TALE VOLONTÀ - FORME.*
Stato
decisa il 1985-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439535-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - SURROGAZIONE - PER VOLONTÀ DEL CREDITORE - MANIFESTAZIONE DI TALE VOLONTÀ - FORME.*

La manifestazione della volontà del creditore di surrogare il terzo nei propri diritti deve assumere una propria entità esteriore che, costituendo in favore del terzo che ha pagato la fonte di una nuova obbligazione, sia suscettibile di essere portata a conoscenza del debitore. (nella specie, alla stregua del principio che precede, la S.C. ha reputato che l'avere le parti dato atto che il pagamento del terzo avveniva "con animo di rivalsa" non indicava in modo non equivoco la volontà di operare la sostituzione). (Conf 5200/77, mass n 388834, sul principio).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1201

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)