Sez. U, Sentenza n. 16557 del 23/08/2004 (Rv. 576072 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Rapporto di pubblico impiego - Elementi caratterizzanti ai fini della giurisdizione amministrativa - Inserimento in posizione di subordinazione nella struttura pubblicistica dell'ente - Sufficienza - Qualificazione della domanda - Rilevanza - Fattispecie relativa a rapporto qualificato dall'attore come di subordinazione e devoluto alla giurisdizione amministrativa.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI
Con riferimento alla disciplina del pubblico impiego antecedente alla privatizzazione di cui al D.Lgs. n. 29 del 1993, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo (riferibile a tutti i rapporti caratterizzati dall'inserimento del prestatore di lavoro in posizione di subordinazione e con carattere di continuità , nell'ambito della struttura pubblicistica dell'ente), con riguardo alla controversia relativa all'attività svolta dal Presidente del collegio sindacale di un ente pubblico non economico - identificata - nella specie - con riferimento all'oggetto della domanda (delineato in base alla prospettazione compiutane dagli eredi dell'interessato) - nell'ambito di un rapporto assimilabile all'impiego pubblico ovvero ad altro rapporto organico di analogo contenuto (Fattispecie relativa ad un ente pubblico regionale campano).
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 386, Legge Reg. Campania 04/05/1987 num. 28 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)