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Sez. U, Sentenza n. 379 del 30/06/1999 (Rv. 528124 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Rapporto di pubblico impiego - Elementi caratterizzanti ai fini della giurisdizione amministrativa - Inserimento in posizione di subordinazione nella struttura pubblicistica dell'ente - Sufficienza - Qualificazione della domanda - Petitum sostanziale - Rilevanza - Fattispecie relativa a rapporto qualificato dall'attore come di parasubordinazione e devoluto alla giurisdizione amministrativa in base ai suoi caratteri intrinseci.
Stato
decisa il 1999-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528124-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI

Con riferimento alla disciplina del pubblico impiego antecedente alla privatizzazione di cui al D.Lgs. n. 29 del 1993 e caratterizzata dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (sussistente per tutti i rapporti caratterizzati dall'inserimento del prestatore di lavoro in posizione di subordinazione e con carattere di continuità nell'ambito della struttura pubblicistica dell'ente - e non in una organizzazione separata e autonoma, gestita con criteri di imprenditorialità -, senza che rilevi l'assoggettamento del rapporto alla disciplina sostanziale dettata da un contratto collettivo privato, la mancanza di un formale atto di nomina, la diversa qualificazione del rapporto da parte dell'ente pubblico, o l'apposizione di termini di durata), la giurisdizione del giudice ordinario o di quello amministrativo deve essere in concreto identificata con riferimento all'oggetto della domanda, delineato non in base alla mera prospettazione compiutane dall'interessato, ma alla stregua del petitum sostanziale individuato dagli elementi oggettivi che caratterizzano la sostanza del rapporto giuridico posto a fondamento delle pretese. (Nella specie la S.C., a conferma della sentenza del giudice ordinario declinatoria della giurisdizione, e sulla base di una qualificazione del rapporto diversa da quella compiuta dal lavoratore interessato - che si era richiamato al concetto di parasubordinazione -, ha ritenuto la competenza del giudice amministrativo in relazione a domanda diretta al conseguimento di emolumenti vari).

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 386

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)