Sez. 5, Sentenza n. 19312 del 08/09/2006 (Rv. 593169 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - SANZIONI - APPLICAZIONE DELLE SANZIONI - IN GENERE | Disciplina ex art. 98 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Persone giuridiche ed enti collettivi - Responsabilità solidale del rappresentante - Azione esecutiva nei suoi confronti - Facoltà dell'esattore - Impugnazione dell'avviso di mora - Legittimazione passiva - Esattore - Fondamento.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - SANZIONI - APPLICAZIONE DELLE SANZIONI - IN GENERE
In tema di riscossione delle imposte sui redditi, qualora debba procedersi a carico di una persona giuridica o di un ente collettivo, ai sensi dell'art. 98 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (applicabile "ratione temporis" al caso di specie), l'esattore ha facoltà di agire esecutivamente anche nei confronti del rappresentante, obbligato in solido con il soggetto passivo al pagamento delle pene pecuniarie e delle soprattasse, sulla base del provvedimento di irrogazione delle sanzioni notificato al solo contribuente, e senza necessità della preventiva iscrizione a ruolo del debito a carico del rappresentante: in tal caso, legittimato passivo nel giudizio d'impugnazione dell'avviso di mora, nonché responsabile per le relative spese, è esclusivamente l'esattore (ovvero, nel caso di attività delegata ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 602 cit., entrambi i concessionari), alla cui iniziativa è rimessa la procedura ed al quale competono sia l'acquisizione delle notizie necessarie per l'individuazione del rappresentante che l'emissione del predetto avviso, ferma restando la rilevanza nei rapporti interni di fatti e comportamenti dell'Ufficio tributario (o del concessionario delegante), che possano aver indotto in errore l'incaricato della riscossione.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 60 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 98 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)