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Sez. 3, Sentenza n. 20307 del 20/11/2012 (Rv. 624498 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Impugnazione tardiva ex art. 327 cod. proc. civ. - Incolpevole ignoranza della pendenza del processo - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624498-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE

Per poter proporre l'impugnazione tardiva di cui all'art. 327, secondo comma, cod. proc. civ. la parte rimasta contumace è tenuta a dimostrare non solo la causa di nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, ma anche il fatto che, a causa di quel vizio, essa non ha potuto acquisire conoscenza dell'atto e del conseguente processo. Ne consegue che è inammissibile l'impugnazione, qualora non venga fornita la prova della mancata conoscenza del processo a causa del dedotto vizio della notificazione introduttiva del giudizio di appello, indirizzata all'effettivo difensore della parte, ma in un luogo diverso da quello corrispondente al domicilio eletto in primo grado, e ritirata da persona qualificatasi come collaboratore di studio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)