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Sez. 3, Sentenza n. 1714 del 29/05/1972 (Rv. 358615 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ADEMPIMENTO DOPO LA DOMANDA - PRECLUSIONE DELLA RISOLUZIONE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1972-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358615-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ADEMPIMENTO DOPO LA DOMANDA - PRECLUSIONE DELLA RISOLUZIONE - INSUSSISTENZA.*

La disposizione dell'ultimo comma dell'art 1453 cod civ, secondo il quale dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non puo piu adempiere la propria obbligazione, va inteso non gia come divieto di adempimento tardivo, ma nel senso che l'eventuale adempimento tardivo non ha efficacia preclusiva della declaratoria di risoluzione del contratto. (V 610'70, mass n 345747).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)