diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2145 del 28/02/1987 (Rv. 451373 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ADEMPIMENTO DOPO LA DOMANDA - OBBLIGAZIONE DA ADEMPIERE IN PIÙ RIPRESE - DOMANDA DI RISOLUZIONE PROPOSTA PRIMA DELLA VERIFICAZIONE DI TUTTA LA SCADENZA - PERSISTENZA DELL'OBBLIGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI NON SCADUTE - INADEMPIMENTO - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1987-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451373-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ADEMPIMENTO DOPO LA DOMANDA - OBBLIGAZIONE DA ADEMPIERE IN PIÙ RIPRESE - DOMANDA DI RISOLUZIONE PROPOSTA PRIMA DELLA VERIFICAZIONE DI TUTTA LA SCADENZA - PERSISTENZA DELL'OBBLIGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI NON SCADUTE - INADEMPIMENTO - CONSEGUENZE.*

L'art. 1453, comma terzo, cod. civ., non introduce per il convenuto un divieto assoluto di adempimento dopo la proposizione della domanda di risoluzione, ma si limita a sancire l'inefficacia di un adempimento tardivo a sanare o a diminuire le conseguenze del pregresso inadempimento posto a base della domanda, sull'implicito presupposto che questo sia sussistente e che, quindi, il creditore non abbia più interesse all'adempimento. Ne consegue che se l'obbligazione debba essere, per patto, adempiuta in più riprese, cioè abbia più scadenze si siano verificate, il cennato disposto dell'art. 1453 cod. civ. si applica esclusivamente alle prestazioni già scadute - con riguardo alle quali soltanto il giudice potrà accertare se vi sia stato inadempimento imputabile al debitore - e non alle prestazioni ancora da scadere, rispetto alle quali il comportamento del debitore non è ancora suscettibile di valutazione in termini di adempimento-inadempimento, con la conseguenza che, permanendo, relativamente a queste, l'Obbligo del debitore di adempierle e del creditore di accettarle, l'eventuale inadempienza del primo, intervenuta in corso di causa, va anch'essa considerata e valutata dal giudice, se dedotta sia pure implicitamente dal secondo, ai fini della pronuncia di risoluzione. (V 5050/86, mass n 447702; (V 5172/81, mass n 415969; (V 2057/80, mass n 405703; (V 1714/72, mass n 358615; (V 684/68, mass n 331875; (V 275/64, mass n 300331).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)