diritto.io

Sez. 5 - , Ordinanza n. 21112 del 04/07/2022 (Rv. 665141 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - REGISTRAZIONE A DEBITO - OGGETTO | Imposta di registro - Condanna al risarcimento del danno da reato - Sentenze e atti di organi giurisdizionali - Soggezione al regime derogatorio di cui all’art. 59, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 131 del 1986 -
Stato
decisa il 2022-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665141-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - REGISTRAZIONE A DEBITO - OGGETTO

Sussistenza - Conseguenze - Prenotazione a debito e recupero dal danneggiante - Necessità dell’iscrizione del cancelliere - Esclusione - Fondamento.

In tema di imposta di registro, le sentenze e gli altri atti degli organi giurisdizionali che condannino al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato sono soggetti al regime di cui all'art. 59, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 131 del 1986, il quale, in deroga a quello ordinario, che prevede la riscossione immediata dell'imposta, ne consente, invece, il differimento, stabilendo la sua prenotazione a debito e il suo recupero dal solo danneggiante, stante l'inoperatività del criterio della solidarietà tra tutte le parti, senza che sia necessaria la relativa iscrizione da parte del cancelliere, atteso che eventuali errori od omissioni di quest'ultimo non possono alterare il contenuto precettivo della legge, la cui applicazione spetta a tutti gli operatori del diritto.

DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 com. 1 lett. D CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 37 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 60

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)