Sez. 5, Sentenza n. 24096 del 12/11/2014 (Rv. 633408 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - REGISTRAZIONE A DEBITO - OGGETTO | Sentenze di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato - Portata - Estensione alle sentenze emesse in sede civile - AmmissibilitĂ - Necessaria imputazione in sede penale o trasmissione degli atti al P.M. - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - REGISTRAZIONE A DEBITO - OGGETTO
In tema di imposta di registro, l'art. 59, comma 1, lett. d), del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, facendo generico riferimento, per la prenotazione a debito, alle "sentenze di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato", non presuppone il concreto accertamento del reato, ma solo la sua astratta configurabilità , con la conseguenza che il fatto può essere apprezzato anche nell'ambito di una sentenza di condanna emessa in esito a un giudizio civile, senza che siano, in tal caso, necessarie l'imputazione in sede penale o la contestuale trasmissione degli atti alla procura della Repubblica per l'esercizio della relativa azione.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 59 lett. D
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)