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Sez. 5, Sentenza n. 24096 del 12/11/2014 (Rv. 633408 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - REGISTRAZIONE A DEBITO - OGGETTO | Sentenze di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato - Portata - Estensione alle sentenze emesse in sede civile - AmmissibilitĂ  - Necessaria imputazione in sede penale o trasmissione degli atti al P.M. - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633408-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - REGISTRAZIONE A DEBITO - OGGETTO

In tema di imposta di registro, l'art. 59, comma 1, lett. d), del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, facendo generico riferimento, per la prenotazione a debito, alle "sentenze di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato", non presuppone il concreto accertamento del reato, ma solo la sua astratta configurabilità, con la conseguenza che il fatto può essere apprezzato anche nell'ambito di una sentenza di condanna emessa in esito a un giudizio civile, senza che siano, in tal caso, necessarie l'imputazione in sede penale o la contestuale trasmissione degli atti alla procura della Repubblica per l'esercizio della relativa azione.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 59 lett. D

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)