Sez. 1, Sentenza n. 6365 del 01/04/2004 (Rv. 571690 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - IN GENERE | Azione per il mantenimento e l'educazione "ex" art. 279 cod. civ. - Autorizzazione del giudice ai sensi dell'art. 274 cod. civ. - Questioni pregiudiziali di rito e di merito - Esame da parte del giudice.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - IN GENERE
Il giudice chiamato a rendere la pronuncia sull'ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità "ex" art. 274 cod. civ. - che definisce non una fase di un unico rapporto processuale ma un procedimento autonomo e distinto, ancorché collegato a quello sul fondamento nel merito della relativa domanda - deve esaminare non soltanto le questioni pregiudiziali di rito ma anche quelle preliminari di merito, tra cui i motivi di improponibilità della domanda che valgono a risolvere immediatamente la controversia. Tale principio è applicabile anche quando si verta nella specifica ipotesi contemplata dall'art. 279 cod. civ., dal momento che detta norma opera un richiamo pieno al citato art. 274, con la sola modifica che il provvedimento ammissivo è definito "autorizzazione".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Civ. art. 279 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)