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Sez. 1, Sentenza n. 8190 del 19/08/1998 (Rv. 518174 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE | Questioni preliminari di rito e di merito - Esame da parte del giudice adito - Necessità - Conseguenze - Richiesta ponentesi in contrasto con il disposto dell'art. 253 cod. civ.- Inammissibilità.
Stato
decisa il 1998-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518174-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE

Il giudizio instaurato per la dichiarazione della paternità o maternità naturale ha inizio con l'accertamento della previa ammissibilità della relativa domanda (art. 274 cod. civ.), e prevede una prima fase procedimentale (collegata, senza soluzione di continuità sul piano processuale, a quella, eventuale e successiva, che conduce alla pronuncia sullo stato della persona) in cui il giudice adito è tenuto ad esaminare, con pienezza di cognizione, le questioni preliminari non soltanto di rito, ma anche di merito, e, tra esse, la esistenza di motivi di improponibilità della domanda che possano già, "ex se", risolvere immediatamente la controversia, con la conseguenza che l'azione predetta va dichiarata inammissibile se proposta in presenza della situazione prevista dal precedente art. 253 cod. civ. (richiesta di riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio legittimo o legittimato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 253, Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)