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Sez. 3, Sentenza n. 4034 del 05/12/1975 (Rv. 378329 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO UNIVERSALE - ONERE PROBATORIO DEL SUCCESSORE - MANCATO ADEMPIMENTO - RICORSO PER CASSAZIONE - QUESTIONE NUOVA - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378329-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO UNIVERSALE - ONERE PROBATORIO DEL SUCCESSORE - MANCATO ADEMPIMENTO - RICORSO PER CASSAZIONE - QUESTIONE NUOVA - PRECLUSIONE.*

Il soggetto il quale si costituisce in giudizio nella qualita di successore universale di una delle parti ha l'Onere di fornire la prova dell'asserita sua qualita; peraltro, tale Onere non soltanto presuppone una contestazione, ma riguarda un elemento di fatto della controversia e precisamente un elemento sul quale e chiamato a pronunciarsi con insindacabile discrezionalita il giudice del merito. Ne consegue che il mancato adempimento di quell'Onere, risolvendosi in una questione di fatto, non puo essere denunciato ne rilevato per la prima volta nel giudizio di legittimita. (V 4035/68, mass n 337643).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)