Sez. L, Sentenza n. 6169 del 21/10/1986 (Rv. 448447 - 01)
IMPIEGATI REGIONALI (DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI --) - IN GENERE - TRATTAMENTO DI QUIESCENZA - PENSIONI - LIQUIDAZIONE (DELLA PENSIONE) - ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE SARDA N. 15 DEL 1965 - INTERPRETAZIONE - ASSEGNO INTEGRATIVO DELLA PENSIONE DIRETTA - NATURA - INSORGENZA DEL DIRITTO DEL PENSIONATO A DETTO ASSEGNO - PRESUPPOSTO.*
IMPIEGATI REGIONALI (DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI --) - IN GENERE - TRATTAMENTO DI QUIESCENZA - PENSIONI - LIQUIDAZIONE (DELLA PENSIONE) - ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE SARDA N. 15 DEL 1965 - INTERPRETAZIONE - ASSEGNO INTEGRATIVO DELLA PENSIONE DIRETTA - NATURA - INSORGENZA DEL DIRITTO DEL PENSIONATO A DETTO ASSEGNO - PRESUPPOSTO.*
Il disposto dell'art. 4 della legge regionale sarda n. 15 del 1965 - norma che prevede che l'assegno integrativo della pensione diretta, contemplato dal precedente art. 3 in favore dei dipendenti della regione sarda, si determina integrando la stessa, comprensiva di rendita vitalizia e di indennità integrativa speciale, quale effettivamente liquidata dagli istituti di previdenza, fino a raggiungere il 50% dell'ultima retribuzione annua lorda ove il dipendente abbia maturato almeno 15 anni di servizio effettivamente prestato alle dipendenze dell'amministrazione regionale, con un aumento del 2, 50% di detta ultima retribuzione per ogni anno di servizio fino ad un massimo di 35 anni - va interpretato secondo il suo significato letterale e quindi presupposto indefettibile per l'insorgenza del diritto del pensionato all'assegno suddetto, che ha natura integrativa del trattamento di quiescenza e non costituisce invece una prestazione ulteriore ed autonoma, è che tale trattamento di quiescenza non raggiunga la predetta percentuale minima della ultima retribuzione.*
Riferimenti normativi: Legge Reg. Sardegna 05/05/1965 num. 15 art. 3, Legge Reg. Sardegna 05/05/1965 num. 15 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)