Sez. 2 - , Sentenza n. 28762 del 30/11/2017 (Rv. 646533 - 02)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA - OPZIONE | Opzione di vendita immobiliare - Elementi essenziali - Oggetto - Determinabilità - Sufficienza - Condizioni - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA - OPZIONE
Il patto di opzione di compravendita immobiliare impone, in forza della forma scritta richiesta “ad substantiam” dagli artt. 1350 e 1351 c.c., l’accordo delle parti sugli elementi essenziali del futuro contratto; in particolare, è necessario che dal documento risulti, anche attraverso il riferimento ad elementi esterni, ma idonei a consentire l’identificazione dell’immobile in modo inequivoco, se non l’indicazione dei dati catastali o delle mappe censuarie e dei confini, quantomeno che le parti abbiano inteso fare riferimento ad un bene determinato o comunque logicamente determinabile. (Nella specie, la S.C. Corte ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva dichiarato la nullità per indeterminatezza dell’oggetto di un patto di opzione riferito a “quote relative alle comproprietà indivise, valutate in base a perizia”, senza specificare la comproprietà di quali beni, di quali soggetti e di quale titolo, il tutto nell’ambito di un vasto complesso edilizio sul quale insistevano comproprietà con diversi rami della stessa famiglia).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1331, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)