Sez. 3, Ordinanza n. 26265 del 08/10/2024 (Rv. 672629-01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA - OPZIONE | Opzione di vendita immobiliare - Immobile "in costruendo" - Elementi essenziali - Oggetto - Determinabilità - Sufficienza - Condizioni - Fattispecie in materia di leasing traslativo. CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - OGGETTO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DETERMINABILITA' - IN GENERE - In genere.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA - OPZIONE
Nell'opzione di compravendita di un immobile "in costruendo", l'oggetto del patto, costituendone elemento essenziale, deve risultare dal documento, non necessariamente attraverso l'identificazione tramite estremi catastali o confini, ma comunque mediante l'indicazione di elementi esterni idonei a individuarlo in modo inequivoco e da cui sia possibile evincere che le parti hanno inteso far riferimento a un bene determinato o determinabile. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della corte d'appello che, in una fattispecie di leasing traslativo, aveva ritenuto soddisfatto il requisito della determinabilità dell'oggetto dell'opzione, pur a fronte della estrema genericità della descrizione dei beni oggetto del contratto di locazione finanziaria recata nell'allegato A delle condizioni generali del contratto, a cui le parti si erano limitate a rinviare).
Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1331, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1526, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)