Sez. 6 - 5, Sentenza n. 25521 del 02/12/2014 (Rv. 633528 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Diritto alla detrazione o rimborso dell'eccedenza di imposta maturata in annualità per le quali non sia stata presentata dichiarazione IVA - Ammissibilità - Ragioni - Contestazione della pretesa da parte dell'Ufficio - Applicabilità dell'art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Esclusione - Obbligo di emissione di avviso di rettifica - Necessità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI
La detrazione di un'eccedenza IVA maturata in un'annualità per la quale non sia stata presentata la dichiarazione annuale non integra un errore materiale, con la conseguenza che l'Amministrazione finanziaria, nel contestare la pretesa del contribuente di esercitare il diritto alla detrazione e provvedere alla iscrizione della maggiore imposta, non può ricorrere alla procedura di cui all'art. 54 bis, lett. b), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che concerne esclusivamente la correzione di errori materiali o di calcolo, ma deve emettere un motivato avviso di rettifica. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva annullato una cartella esattoriale emessa a seguito di controllo effettuato dall'Ufficio, ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, nel quale risultava in detrazione un credito IVA non detraibile)
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54 bis lett. B, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)