Sez. 5, Sentenza n. 14070 del 27/06/2011 (Rv. 618479 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ACCERTATA - IN GENERE | Art. 60, comma sesto, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Potere dell'Ufficio di iscrivere direttamente a ruolo la maggiore imposta dovuta - Presupposti - Controllo meramente cartolare della dichiarazione - Errore materiale o di calcolo - Potere di risolvere questioni giuridiche o di esaminare atti diversi - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ACCERTATA - IN GENERE
In tema di IVA, l'art. 60, sesto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 10, comma secondo, del d.l. 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1996, n. 425, il quale attribuisce all'Ufficio il potere di iscrivere direttamente a ruolo la maggiore imposta determinata a seguito della correzione di errori materiali o di calcolo rilevati dall'Ufficio in sede di controllo della dichiarazione, detta una disciplina che ricalca quella prevista, in materia di imposte sui redditi, dall'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: tale disciplina, in quanto volta ad evitare l'attività di rettifica, quando l'imposta dovuta sia determinata sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente o di una mera correzione di errori materiali o di calcolo degli stessi dati, giustifica la diretta iscrizione a ruolo della maggiore imposta dovuta sulla base di un controllo meramente cartolare della dichiarazione, ma non attribuisce all'Ufficio il potere di risolvere questioni giuridiche o di esaminare atti diversi dalla dichiarazione stessa. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'applicabilità dell'art. 60, sesto comma, cit., nel caso di rettifica fondata sulla contestazione della possibilità , per la contribuente, di operare la compensazione tra le somme che essa doveva pagare a titolo di acconto in base al sistema di determinazione dell'acconto prescelto ed il credito di imposta riconosciuto agli autotrasportatori dalla normativa di settore applicabile "ratione temporis").
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 60 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)