Sez. 1, Sentenza n. 3453 del 09/04/1999 (Rv. 525114 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINI | Sentenza resa nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento - Regolamento di competenza - Termine ordinario ex art. 47 cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione - Operatività del termine ex art. 19, comma terzo della legge fallimentare - Decorrenza - Dalla comunicazione della sentenza o, in difetto, dalla notifica della sentenza.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINI
Il ricorso per regolamento di competenza avverso sentenza resa nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento, va proposto non nel termine ordinario di cui all'art. 47 cod. proc. civ., ma in quello di quindici giorni in forza del disposto dell'art. 19 comma terzo legge fallimentare. Detto termine, in difetto di comunicazione ai sensi dell'art. 136 cod. proc. civ. decorre dalla notificazione su istanza di parte della sentenza stessa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 19 com. 3, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 19 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)