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Sez. 6, Sentenza n. 13647 del 24/05/1989 Ud. (dep. 13/10/1989) Rv. 182261 - 01

PROVA PENALE - IN GENERE - ASSUNZIONE - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - NON TRASCRITTE IN VERBALE - COSTITUISCONO FONTE DI PROVA.*
Stato
decisa il 1989-05-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/182261-01

PROVA PENALE - IN GENERE - ASSUNZIONE - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - NON TRASCRITTE IN VERBALE - COSTITUISCONO FONTE DI PROVA.*

L'intercettazione delle comunicazioni telefoniche, se debitamente autorizzata, costituisce legittima fonte di prova, anche prima che venga disposta la relativa traduzione in verbale. (Conf mass n 175988; (Conf mass n 170999; (Conf mass n 162737).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 226 quater CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)