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Sez. 2, Sentenza n. 10423 del 28/03/1985 Ud. (dep. 09/11/1985) Rv. 170999 - 01

PROVA PENALE - IN GENERE - ASSUNZIONE - INTERCETTAZIONE TELEFONICA - FONTE DI PROVA ANCHE PRIMA DELLA TRADUZIONE INTEGRALE IN VERBALE DELLA COMUNICAZIONE - CONFIGURABILITÀ - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1985-03-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/170999-01

PROVA PENALE - IN GENERE - ASSUNZIONE - INTERCETTAZIONE TELEFONICA - FONTE DI PROVA ANCHE PRIMA DELLA TRADUZIONE INTEGRALE IN VERBALE DELLA COMUNICAZIONE - CONFIGURABILITÀ - FATTISPECIE.*

Le intercettazioni telefoniche costituiscono legittima fonte di prova anche prima che il magistrato disponga, ai sensi dell'art. 226 quater cod. proc. pen., la traduzione integrale in verbale delle comunicazioni registrate. Pertanto, non può costituire causa di nullità dell'ordinanza di rinvio a giudizio il fatto che il giudice istruttore abbia preso cognizione del contenuto delle registrazioni su nastri magnetici delle relative trascrizioni operate dai carabinieri. (Conf mass n 155247).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 226 quater CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)