Sez. L, Sentenza n. 1778 del 18/05/1976 (Rv. 380557 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI PREAVVISO - INDENNITA FISSA PER I GIORNALISTI - RAPPORTI CON L'INDENNITA DI PREAVVISO - CALCOLO - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI PREAVVISO - INDENNITA FISSA PER I GIORNALISTI - RAPPORTI CON L'INDENNITA DI PREAVVISO - CALCOLO - CRITERI.*
Ai fini della distinzione tra l'indennita di preavviso e la cosiddetta indennita fissa prevista dalla dichiarazione a verbale inserita in calce all'art 27 del CCNL 15 febbraio 1956 per i giornalisti, non ha alcun rilievo la circostanza che in detta dichiarazione si parli di 'assorbimentò dell'indennita fissa in quella di preavviso e non gia di 'identità fra di esse, poiche, se l'una assorbe l'altra, percio stesso viene anche a restituirla, mutuandone la funzione che, in quanto rispondente a un diritto attribuito al prestatore d'opera da una norma inderogabile (art 2118 cod civ), non puo che essere necessariamente esercitata dalla indennita istituita in vece di quella assorbita. Pertanto la cosiddetta indennita fissa deve essere calcolata, come quella sostitutiva del preavviso di cui all'art 2118 cod civ, con gli stessi criteri fissati dall'art 2121 cod civ. (V 53/75, mass n 373198).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Contr. Coll. 15/02/1956 num. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)