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Sez. L - , Sentenza n. 25613 del 01/09/2023 (Rv. 668792 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Lavoro giornalistico - Trattamento integrativo previdenziale “ex fissa” - Indennità sostitutiva del preavviso - Cumulabilità - Esclusione - Ragioni. STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2023-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668792-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

In tema di lavoro giornalistico, l'indennità cd. "ex fissa" non è cumulabile con l'indennità

luglio 1985, all'art. 10, ha disposto che la prestazione previdenziale istituita a carico dell'INPGI per i casi di risoluzione del rapporto previsti dal precedente art. 3 assorbe, a tutti gli effetti, l'indennità già prevista dalla normativa abrogata (cd. "ex fissa"), nonché l'indennità di mancato preavviso stabilita dal c.n.l.g. dell'8 luglio 1982, con la conseguenza che l'erogazione dell'una indennità esclude l'erogazione dell'altra.

Contr. Coll. 08/07/1982 art. 27, Contr. Coll. 15/07/1985

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)