Sez. U, Sentenza n. 6493 del 13/12/1979 (Rv. 403228 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO INGIUSTIFICATO - INDENNITA A FAVORE DEL LAVORATORE - NATURA - RIVALUTAZIONE - APPLICABILITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO INGIUSTIFICATO - INDENNITA A FAVORE DEL LAVORATORE - NATURA - RIVALUTAZIONE - APPLICABILITA.*
L'indennita prevista dall'art 8 della legge 15 luglio 1966 n 604, in favore del dipendente licenziato senza giusta causa o giustificato motivo, trae titolo dall'inadempimento del datore di lavoro ad un Obbligo strettamente inerente al rapporto di lavoro, e tende a rivalere il dipendente stesso delle retribuzioni non percepite a causa di tale inadempimento, cosicche, integrando un credito di lavoro, rende applicabile l'art 429 terzo comma (nuovo testo) cod proc civ, sul dovere del giudice di tenere conto, al momento della liquidazione, sia degli interessi, sia del maggior danno derivante da svalutazione monetaria.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)