Sez. 2, Sentenza n. 41727 del 04/07/2014 Ud. (dep. 07/10/2014) Rv. 261987 - 01
COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Identità del fatto - Nozione - Applicazione in tema associazione di stampo mafioso.
COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")
In tema di partecipazione ad associazione mafiosa, la condotta criminosa cessa con lo scioglimento del vincolo associativo o per recesso volontario del singolo, per cui soltanto in tali ipotesi potrà configurarsi il reato continuato rispetto alla partecipazione alla medesima organizzazione delinquenziale contestata in separato procedimento e relativa ad epoca immediatamente successiva, mentre, in assenza di soluzione di continuità, la partecipazione al medesimo sodalizio criminoso, anche se contestata in tempi diversi, realizza un unico reato permanente.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 649 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)